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Impianti elettrici nelle abitazioni – Parte 1

da | 6 Ago, 24 | Lifelong learning |

Legislazione e normativa in materia di impianti elettrici.

PREMESSA
Nella realizzazione degli impianti elettrici per gli edifici residenziali l’attuale tendenza è quella di porre particolare attenzione a due aspetti, la sicurezza e il comfort. Questo comporta installazioni elettriche sempre più complesse per quanto riguarda sia le dotazioni sia le funzioni offerte dai dispositivi elettrici, anche se spesso la complessità funzionale non significa, con le moderne tecnologie, aumento delle complessità installativa. La richiesta di maggior sicurezza ed affidabilità degli impianti ha comportato anche una crescente molteplicità di norme tecniche e di leggi che regolamentano l’attività del progettista e dell’installatore.

OBBLIGHI LEGISLATIVI
Le leggi impongono che l’impianto elettrico sia realizzato “a regola d’arte”; si ritiene tale se è stato realizzato in ottemperanza alle disposizioni delle Norme CEI e sono stati utilizzati materiali parimenti conformi alle norme (legge 186/68). L’impianto inoltre deve essere progettato e realizzato da persone abilitate in conformità alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 che ha sostituito la legge 46/90 e relativo DPR 447/91.

La legge 18 ottobre 1977, n. 791 (Direttiva bassa tensione) “Attuazione della direttiva del Consiglio della Comunità europea (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato a tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V c.a. e fra 75 e 1 500 V c.c.” prescrive che il materiale che rientra nel campo suddetto può essere posto in commercio solo se – costruito a regola d’arte in materia di sicurezza – non compromette, in caso di installazione e di manutenzione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

Si presume rispondente alle suddette disposizioni il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica. Per effetto della Direttiva bassa tensione a partire dal 1 gennaio 1997 tutti i materiali elettrici devono riportare (direttamente sul prodotto, oppure sulla confezione) la marcatura “CE” (Figura 1) che attesta, sotto la responsabilità del costruttore, che il materiale è costruito a regola d’arte in materia di sicurezza.

Figura 1 – Marcatura CE che deve essere riportata dal materiale elettrico.

I soli prodotti su cui è fatto divieto di porre la marcatura CE sono le spine e le prese fisse e mobili, gli adattatori e le prese multiple con o senza cavo in quanto in Europa non esiste ancora una normalizzazione. Per una maggiore sicurezza dell’utente è comunque opportuno scegliere prodotti che riportino anche uno dei marchi di conformità alle norme (vedi paragrafo 1.4) oppure siano accompagnati da un certificato rilasciato da un Organismo notificato.

Abilitazione all’installazione degli impianti elettrici
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 si applica a tutti gli impianti posti al servizio degli edifici a prescindere dalla loro destinazione d’uso compresi gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, per i quali il decreto rinvia alle direttive europee tra cui la Direttiva Macchine. Sono abilitate all’installazione degli impianti elettrici le società, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, o nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei necessari requisiti professionali (Tabella 1).

Tabella 1 – Requisiti tecnico-professionali richiesti per l’abilitazione all’installazione degli impianti elettrici.

Obbligo del progetto
Il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 fa obbligo di realizzare il progetto da parte di un professionista iscritto all’albo professionale per l’impianto elettrico dell’unità abitativa e delle utenze condominiali quando si verifica una delle seguenti condizioni:
• l’unità abitativa è di superficie maggiore di 400 m2 o la potenza impegnata supera i 6 kW;
• l’utenza condominiale ha una potenza impegnata superiore a 6 kW;
• è presente una centrale termica alimentata a gas oppure alimentata a gasolio con compartimento antincendio di classe uguale o superiore a 30;
• è presente un’autorimessa con capienza superiore a 9 autoveicoli o con più di 9 box che non si affacciano su uno spazio a cielo libero.

Il progetto di un professionista è inoltre obbligatorio per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche installati in edifici di volume superiore a 200 m3. Negli altri casi il progetto è comunque necessario ma può essere redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice e deve essere costituito almeno dallo schema dell’impianto, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera, eventualmente integrato dalla necessaria documentazione tecnica con le varianti introdotte in corso d’opera.

NORME RIGUARDANTI GLI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI CIVILI
L’organismo ufficiale che provvede alla normalizzazione in campo elettrotecnico ed elettronico su delega del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) è il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Appositi Comitati Tecnici (CT) provvedono allo studio ed alla elaborazione delle norme. Così ad esempio, il CT 64 si occupa di impianti elettrici utilizzatori a bassa tensione (fino a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua), il CT 34 di lampade e relative apparecchiature ed il CT 79 di sistemi di rilevamento e segnalazione per incendio, intrusione, furto, sabotaggio e aggressione.

A livello internazionale il CEI collabora con l’International Electrotechnical Commission (IEC) e nell’ambito dell’Unione Europea con il CENELEC. Con quest’ultimo sono pubblicate in Italia le norme CEI EN (norme europee, ossia norme armonizzate) valide in tutti gli stati dell’Unione Europea. Al CEI si affianca l’UNEL (Unificazione Elettrotecnica ed Elettronica). Le tabelle CEI UNEL si occupano delle dimensioni unificate delle macchine, delle sezioni e portate dei conduttori, ecc.

Le norme CEI di riferimento per gli impianti in edifici civili sono essenzialmente le seguenti:
CEI 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua;
• CEI 64-50 – Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici – Criteri generali;
• CEI 64-53 – Edilizia ad uso residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici – Criteri particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale;
• 64-12 – Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario;
• CEI 64-100/1 – Edilizia residenziale. Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni – Parte 1: Montanti degli edifici;
• CEI-UNEL 35024/1 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua – Portate di corrente in regime permanente per posa in aria;
• CEI-UNEL 35026 – Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa interrata;
• CEI-UNEL 35011 – Cavi per energia e segnalamento. Sigle di designazione;
• CEI 23-51 – Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazioni fisse per uso domestico e similare;
• CEI 81-10/1 – Protezione contro i fulmini – Parte 1: Principi generali;
• CEI 81-10/2 – Protezione contro i fulmini – Parte 2: Valutazione del rischio;
• CEI 81-10/3 – Protezione contro i fulmini – Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone;
• CEI 81-10/4 – Protezione contro i fulmini – Parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture.

I MARCHI DI CONFORMITÀ DEI MATERIALI ELETTRICI
In ogni Paese aderente al CENELEC (Comitato Europeo di Normalizzazione Elettronica) vige l’uso di un marchio di conformità alle norme. Questo garantisce l’utente agli effetti della regola d’arte. Nella figura 2 sono riportati, a titolo di esempio, i marchi adottati in alcuni Paesi. L’uso dei marchi suddetti è volontario. Ossia, il costruttore è libero di sottoporre i suoi prodotti agli Istituti autorizzati per legge a rilasciare marchi di conformità alla regola d’arte.

Figura 2 – Esempi di marchi adottati in alcuni Paesi dell’Unione Europea

Il costruttore non può invece sottrarsi, come già anticipato, all’obbligo di apporre sui suoi prodotti, prima di immetterli in commercio, la marcatura “CE”. Ciò non esclude l’utilizzo del marchio di conformità: mentre la marcatura CE ha valore giuridico (autocertificazione del costruttore), il marchio di conformità costituisce un autorevole attestato di rispondenza alle norme tecniche in materia di sicurezza rilasciato da un organismo autonomo riconosciuto dallo Stato, valido agli effetti commerciali ed in caso di contestazioni.

Marchio di Qualità
In Italia l’organismo autorizzato a concedere l’uso del marchio di qualità è l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (IMQ). Con tale marchio si attesta la conformità dei materiali e delle apparecchiature per i quali esistono specifiche norme CEI e tabelle CEI-UNEL. Infatti, i prodotti sono sottoposti alle prove previste dalle norme stesse nei laboratori dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità e qualora il risultato sia positivo questo autorizza il costruttore ad apporre sui suoi prodotti il contrassegno indicato in figura 3a. Inoltre l’IMQ vigila sulla produzione di serie affinché questa risponda costantemente ai requisiti per i quali è stato concesso l’uso del marchio.

Figura 3 – Marchi dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Pertanto l’Istituto è autorizzato per legge a prelevare dai normali canali di commercializzazione (magazzini e negozi) i prodotti autorizzati all’uso del marchio e sottoporli a nuovi controlli al fine di accertare la rispondenza ai requisiti richiesti dalle norme. In caso di inadempienze può revocare l’uso del marchio. Per i prodotti innovativi, per i quali non esiste ancora una specifica norma, l’IMQ rilascia il marchio di sorveglianza, dopo un’indagine con esito positivo comprovante la rispondenza dei prodotti ai requisiti generali di sicurezza (figura 3b).

Continua sul prossimo fascicolo

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